Articolo n. 4 (L.R. n. 70/1980)
La Consulta regionale femminile è composta da una rappresentante effettiva e due supplenti per ciascuna:
- delle associazioni e gruppi femminili e femministi che abbiano una effettiva rappresentatività a livello nazionale e regionale; abbiano come finalità istituzionali l'emancipazione e la liberazione della donna; siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritta ad interessi di categoria professionale;
- delle Commissioni femminili o uffici "lavoratrici" delle organizzazioni sindacali confederali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- delle Commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- delle Commissioni o movimenti femminili e giovanili a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti.
Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.
Su proposta della consulta, nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della Consulta medesima.
Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che accerta l'esistenza dei requisiti richiesti.
L'incarico di componente della consulta non dà diritto a compensi comunque denominati.
Articolo n. 6 (L.R. n. 70/1980)
Le componenti della Consulta, sia effettive che supplenti, sono elette dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura, su designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all'art. 4 della presente legge e sono nominate con Decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza della legislatura.
La Consulta è insediata dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti.
In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della Consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal 1° comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.
L'attività della consulta è coordinata a rotazione da una Presidente eletta tra i propri membri secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui all'art. 10 della presente legge.
COMPONENTI EFFETTIVE
- ACCOGLI Anna Maria
- ATLANTE Teresa
- CAIONE Maria Stefania
- CALDARULO IORIO Teresa
- CARBONELLI QUARANTA Annamaria
- CASAULA Patrizia
- CISTERNINO Francesca
- DI CAGNO GUERRIERI Pierina
- FANELLI CARRIERI M. Gigliola
- FORTUNATO TATO Lilia
- FRISARI Isabella
- GIANNETTO Rosaria
- GUELFI Vera
- ITALIANO Natalia
- LAGUARAGNELLA Serena
- LOPEZ Alessandra
- NITTI Simona
- ROMANO Silvia
- ROSSIELLO Carmela
- VELLA Anna
- VESCIA Paola
- VIGILANTE Maria Pia
COMPONENTI SUPPLENTI
- ANTONICELLI CHIRICO Anna
- BRUNO Paola
- CAFARO Maria Carmela
- CALDAROLA Francesca
- CASTELLUCCI Brunella
- CHIMENTI Filomena
- DE FANO CAPURSO Serafina
- DE SERIO Adriana
- DI BELLO Marisa
- DI LISO Angela
- GIANNELLI Angela
- LOCONTE Maria Grazia
- MAGNO Maria
- MELE Anna Marina
- MELIOTA Maria Patrizia
- PERRINI Emanuella
- PETRONI DI BIASE Isabella
- PRINCIPALE Filomena
- ROSELLI Antonella
- ROSSI BOSCIA Crescenza Maria
- RUCCI Elena
- RUSSO Tiziana
- SCARNERA Anna
- TROTTA MARANO Carmela
- VALLERI DICOMITE Marisa Argene
- VELAT DIDONNA Graziella