FUNZIONI

Articolo n. 3 (L.R. n. 70/1980)

La Consulta regionale femminile:

  1. contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna in rapporto all'assetto economico e sociale della Regione;
  1. segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;
  1. promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per l'attuazione dei programmi e delle leggi;
  1. propone a livello degli Enti locali e degli organi di decentramento amministrativo la istituzione di consulte femminili;
  1. promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica;
  1. promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni;
  1. cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonché la pubblicazione di volumi e periodici.

La Consulta femminile, inoltre, promuove ogni più consapevole partecipazione della donna alle decisioni che riguardano la collettività e ne trasmette le istanze alla Regione.